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Giurisprudenza · 31 agosto 2026

Indebito INPS sulla maggiorazione sociale: il pensionato non deve restituire nulla

Il Tribunale di Busto Arsizio (sent. n. 640/2026) accoglie integralmente il ricorso: irripetibili oltre 12.000 euro chiesti a una persona con invalidità, con restituzione delle trattenute e condanna dell'INPS alle spese

A cura di Giuseppe Verga
Visual editoriale — Indebito INPS sulla maggiorazione sociale: il pensionato non deve restituire nulla

Con la sentenza pubblicata il 31 agosto 2026, il Giudice del Lavoro di Busto Arsizio ha accolto in ogni sua parte il ricorso promosso dallo Studio a tutela di un titolare di pensione di invalidità civile al 100%. L'INPS gli aveva chiesto la restituzione di oltre 12.000 euro. Le somme erano state percepite a titolo di maggiorazione sociale e di "incremento al milione" (art. 38 L. 448/2001), che l'Istituto riteneva non dovuti per il superamento dei limiti reddituali.

L'INPS sosteneva l'applicazione della regola generale dell'art. 2033 c.c., che prevede la restituzione incondizionata. La difesa ha invece impostato il giudizio sulla disciplina speciale dell'indebito assistenziale. Ha valorizzato la buona fede del cliente e, soprattutto, la regolarità e tempestività con cui quest’ultimo aveva sempre inviato le proprie dichiarazioni dei redditi.

Il Tribunale ha accolto pienamente questa tesi, richiamando la Cass. n. 13915/2021. In ambito assistenziale le somme sono ripetibili solo dal momento in cui l'ente accerta il superamento dei limiti reddituali. Fa eccezione il caso in cui manchi un affidamento meritevole di tutela. Tutte le somme richieste erano anteriori all'accertamento. Inoltre, il regolare flusso informativo verso l'INPS rendeva i dati conoscibili e fondava un affidamento pienamente tutelabile.

Il risultato è netto. L'insussistenza del credito preteso dall'INPS è stata accertata e le somme sono state dichiarate integralmente irripetibili. L'Istituto è stato condannato a restituire le trattenute già operate e a rifondere le spese di lite.

La pronuncia ha respinto anche l'argomento dei "tempi fisiologici" di verifica. Un ritardo protratto per più annualità non può ricadere sul pensionato.

La decisione si allinea alla più recente giurisprudenza di legittimità e ne conferma la correttezza della linea difensiva. Secondo la Cassazione, l'affidamento non viene meno per il solo fatto che l'assistito sia tenuto a conoscere i limiti di legge. Occorre un incremento reddituale talmente significativo da rendere inequivocabile la perdita del beneficio.

In pratica: una richiesta di indebito su prestazioni assistenziali non va subita passivamente. Se affrontata con un'analisi attenta dei fatti accaduti, dei periodi contestati e della propria posizione reddituale, può essere contestata con pieno successo, come dimostra questo caso.

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Fonti e riferimenti

Per approfondire.

  1. Tribunale di Busto Arsizio, Giudice del Lavoro, sentenza n. 640/2026, pubblicata il 31 agosto 2026
  2. Legge 448/2001, art. 38
  3. Codice civile, art. 2033
  4. Corte di Cassazione, sentenza n. 13915/2021

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Giuseppe Verga

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