Una recente e significativa pronuncia del Tribunale di Varese – Sezione Lavoro (Sentenza n. 193 del 28 aprile 2026) ha accolto il ricorso promosso dal nostro Studio, facendo chiarezza su un tema di grande rilevanza sociale: i limiti temporali del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 nel caso di pluralità di figli affetti da disabilità grave.
La vicenda trae origine dal caso di un lavoratore, padre di più figli minori tutti con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge 104/1992. Dopo aver usufruito del congedo biennale per assistere il primogenito, il genitore si era visto respingere dall’INPS la nuova domanda presentata per il secondo figlio sempre con disabilità grave, sull'assunto del superamento del tetto dei due anni nell'arco della vita lavorativa.
Attraverso un’articolata azione giudiziaria, il nostro Studio ha contestato la restrittiva interpretazione dell’Istituto previdenziale, evidenziando come il quadro normativo (in particolare il comma 5-bis dell’art. 42, introdotto dal D. Lgs. 119/2011) riferisca espressamente il limite complessivo dei due anni a "ciascuna persona portatrice di handicap".
Il Giudice del Lavoro, condividendo integralmente le argomentazioni difensive prospettate, ha accolto il ricorso richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in particolare la sentenza n. 26605/2020. La sentenza ribadisce che un’interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione impone di riferire il limite biennale a ciascun figlio che versi in situazione di bisogno, così da non lasciare alcuno di essi privo della necessaria assistenza familiare che la legge intende garantire poiché diversamente sussisterebbe una palese discriminazione e violazione del principio di parità di trattamento nei confronti del secondo figlio con grave disabilità.
Con questa decisione, che ha visto anche la condanna dell’INPS alla rifusione delle spese di lite, è stato pertanto accertato il diritto del lavoratore a beneficiare di un ulteriore biennio di congedo retribuito.
Si tratta di un risultato di cui siamo particolarmente soddisfatti: non solo perché ristabilisce la corretta applicazione dei principi previdenziali contro prassi amministrative penalizzanti, ma soprattutto perché privilegia l’interesse del figlio con grave disabilità e non solo il diritto del genitore lavoratore.



